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Terre dell'Alta Val d'Agri
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 settembre 2003
Riconoscimento della denominazione
di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri»
e del relativo disciplinare di produzione.
(GU n. 214 del 15-9-2003)

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dal comitato promotore per il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri» intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri»;
Visto il parere favorevole della regione Basilicata;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2003;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in questione, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri» ed e' approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

Articolo 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Articolo 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Basilicata, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.

Articolo 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val d'Agri» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 settembre 2003

Il direttore generale: Abate

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI»

Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso Riserva;
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato.

Articolo 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso:
Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la provincia di Potenza, fino ad un massimo del 20%;
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato:
Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo 20%; Malvasia di Basilicata: minimo 10%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa e a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Potenza, fino ad un massimo del 20%.

Articolo 3.
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» di cui al precedente art. 2, devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Potenza ed inclusi nei territori dei comuni di Viggiano - Grumento Nova - Moliterno.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso, Rosso Riserva, Rosato, comprende gli interi territori comunali di Viggiano, Grumento Nova e Moliterno. Le uve potranno essere prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima di 800 mt s.l.m.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono essere ubicati su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.
Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o adiacenti a fiumi, laghi naturali e/o artificiali.
Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice. La regione puo' consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione, dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Forzature ed irrigazione.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:
Terre dell'Alta Val D'Agri Rosso e Rosso Riserva:12 tonnellate per ettaro; 12,00% titolo alcolimetrico volumico naturale minimo;
Terre dell'Alta Val D'Agri Rosato:12 tonnellate per ettaro; 11,00% titolo alcolimetrico volumico naturale minimo.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a D.o.c. «Terre dell'Alta Val D'Agri» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell'effettiva superficie coperta dalla vite.

Articolo 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio, devono essere effettuate nell'area della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» o nella provincia di Potenza.
Elaborazione.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
Resa uva/vino e vino/ha.
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:
Terre dell'Alta VaI D'Agri Rosso e Riserva: 70%;
Terre dell'Alta Val D'Agri Rosato: 70%.
Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I seguenti vini devono essere sottoposti ai seguente periodo di invecchiamento:
Terre dell'Alta Val D'Agri Rosso; invecchiamento 12 mesi; decorrenza dal 1° dicembre successivo alla vendemmia;
Terre dell'Alta Val D'Agri Rosso Riserva; invecchiamento 24 mesi di cui 6 in legno; decorrenza dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.
L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» nella tipologia «Rosso», puo' avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia.
L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso Riserva, puo' avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto, aumentato di un periodo di quattro mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia.
L'immissione al consumo per la tipologia «Rosato» della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» deve avvenire dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: armonico, rotondo, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol. e 12,50% vol. per il rosso riserva;
acidita' totale minima 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato:
colore: rosato;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidita' totale minima 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo 19,0 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.

Articolo 7.
Designazione e presentazione
Qualificazioni.
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Localita'.
E' consentito il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve. Per vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Articolo 8.
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1, esclusa la tipologia «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.
Per il vino rosso e Rosso Riserva e' obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso bocca.
Per il vino Rosso e rosato e' consentito l'uso di tappi raso bocca in materiale previsto dalla normativa vigente.
Per le bottiglie fino a litri 0,375 (per le tipologie rosso e rosato) e' consentito anche l'uso del tappo a vite.
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.


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